ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 introduce alcune novità al decreto legislativo 33/2013, favorisce la libertà di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA
L’accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di accedere a dati, informazioni e documenti ulteriori, detenuti dal Consorzio, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto 33/2013 per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I limiti all’accesso civico generalizzato sono rinvenibili all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’esercizio del diritto di accesso è gratuito. L’Amministrazione potrà comunque valutare – in caso di richieste eccessivamente onerose – di richiedere all’interessato un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD). La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporti forniti dal richiedente (ad esempio: CD o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.
La richiesta di accesso civico GENERALIZZATO può essere presentata, previa compilazione del seguente modulo
- MODULO UNICO ACCESSO CIVICO (PDF)
- MODULO UNICO ACCESSO CIVICO (Word)
MODALITA’ D’INVIO
– posta elettronica: fitosanpiacenza@regione.emilia-romagna.it
– PEC: fitosanpiacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it
– posta ordinaria: Consorzio Fitosanitario di Piacenza via Colombo, 35 – 29122 – Piacenza;
– FAX: n. 0523/570530;
– consegna diretta presso i nostri uffici: Palazzo dell’Agricoltura – Ingresso principale – (1°corridoio a sinistra) via C. Colombo, 35 Piacenza – Orari di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il Martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:00.
RICORSO DI RIESAME AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
La richiesta riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è gratuita, e deve essere presentata agli stessi indirizzi e modalità indicati per la presentazione della prima domanda d’accesso.
RICORSO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Consorzio Fitosanitario di Piacenza.
Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore civico è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne deve informare il richiedente e comunicarlo all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito. Il ricorso al Difensore civico è gratuito e per le modalità di presentazione si rimanda a quanto indicato nella pagina dedicata del sito.
RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avverso la decisione dell’Amministrazione regionale o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 5, comma 2 e art. 5 bis.
Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e di limiti.
Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2 /2017: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
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10/06/2021 13:37