La Delibera della Giunta regionale n. 2051 del 03/12/2018 “Nuove linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Aggiornamento e sostituzione della deliberazione n. 541 del 18 aprile 2016.”
In particolare per quanto riguarda gli impieghi di prodotti nelle aree agricole adiacenti a quelle frequentate dalla popolazione si evidenziano le seguenti modifiche:
Segnalazione preventiva e avviso alla popolazione
Aree per le quali è necessaria la segnalazione. Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali sono state integrate, di seguito l’elenco completo, quelle sottolineate sono state aggiunte rispetto alla precedente delibera:
- cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici e confinanti con gli stessi, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie;
- sentieri natura;
- percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all’aperto;
- piste ciclabili;
- aree di sosta e/o dei parcheggi;
- parchi e giardini pubblici;
- campeggi;
- campi sportivi;
- aree ricreative.
Cartelli non vi sono più vincoli specifici relativi alla forma ed al colore dei cartelli, nell’attuale delibera si stabilisce che i cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:
- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.
La misura del cartello deve essere idonea a contenere le informazioni di cui sopra.
Il cartello non deve essere confondibile con la cartellonistica stradale e/o della sicurezza sul lavoro.
- Piste ciclabili. Gli utilizzatori professionali che effettuano trattamenti in aree agricole che si trovano ad una distanza inferiore a 10 metri da piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e aree di sosta devono sempre segnalare il trattamento tramite il cartello “Trattamento fitosanitario in corso” prima di ogni trattamento. In pratica in queste situazioni non è possibile esporre il cartello fisso utilizzabile per le colture ortofrutticole e la vite. Altra novità importante: le piste ciclabili, i percorsi salute e le aree di sosta sono stati esclusi dal divieto di utilizzo dei prodotti più pericolosi ad una distanza inferiore di 30 metri.
- Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole. In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano avvisati almeno 24 ore prima, con modalità dimostrabili (es. cartelli, comunicazione scritta, mail ecc..). La parte di testo sottolineata è stata aggiunta rispetto alla precedente versione.
- Tabella di conversione. In fondo al testo della delibera sono riportate in forma tabellare le indicazioni di pericolo (frasi H) corrispondenti alle classificazioni “Tossico” e “Molto Tossico” e alle frasi di rischio R, previste per i prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN.
- Glifosate. La delibera ha apportato alcune modifiche/integrazioni anche nella parte che riguarda i trattamenti eseguiti nelle aree extra-agricole, fra queste l’uso dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate, si riporta quanto definito nel Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 all’articolo 1: “a decorrere dal 22 agosto 2016 è revocato l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie”. Secondo quanto definito nella successiva nota di chiarimento del Ministero della Salute del 7 aprile 2017 n. 14132, le aree non espressamente citate nell’articolo 1 del Decreto di cui sopra come ad esempio quelle cimiteriali ed archeologiche sono escluse dalla revoca dell’impiego.
- Aree archeologiche aggiunte fra quelle nelle quali è obbligatorio l’avviso alla popolazione;
- La segnalazione è obbligatoria anche per i trattamenti endoterapici.
Fonte: E-R Agricoltura e Pesca – Protocollo tecnico per la cura sostenibile del verde pubblico