Produzione e commercio vegetali

Produzione e commercio vegetali

La normativa fitosanitaria vigente (Regolamento UE 2017/625) prevede che vengano eseguiti regolarmente controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione, nonché su tutti gli operatori professionali registrati al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali), in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto agli articoli 9, 10 e 14 del Regolamento (UE) 2017/625.

Il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (UE) 2019/66 deve essere effettuato almeno una volta all’anno in tutti i siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per individuare la presenza di:
– organismi nocivi da quarantena;
– organismi nocivi regolamentati non da quarantena;
 – in caso di verifica di prescrizioni particolari ai fini della movimentazione.

In Emilia-Romagna, per esercitare l’attività vivaistica, la produzione di sementi, il commercio e l´importazione di vegetali e prodotti vegetali regolamentati da normative fitosanitarie, è necessaria un´autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale, come prevede la:

Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 – Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione della L.R. 19/1/1998, n. 3 e L.R. 21/8/2001, n. 31.

Sono escluse dall’autorizzazione:  

  • la produzione finalizzata all’esclusiva commercializzazione dei fiori recisi e delle fronde ornamentali da recidere (con l´esclusione di agrumi e vite); 
  • la moltiplicazione delle sementi effettuata da agricoltori per conto di ditte autorizzate all’attività sementiera; 
  • l´attività artigianale finalizzata all’allestimento di parchi e giardini, che non preveda la produzione ed il commercio di piante; 
  • l´attività commerciale finalizzata alla vendita al dettaglio di piante e fiori in vaso (fiorai, supermercati, negozi, ecc..); 
  • la commercializzazione, nell’ambito di altre categorie merceologiche (es.: supermercati, negozi di alimentari, di ortofrutta, ecc…) delle piante aromatiche destinate all’esclusivo uso alimentare, anche se in vaso; 
  • il commercio delle sementi già confezionate ed etichettate da altri, ad esclusione dei tuberi-seme di patate; 
  • la cessione estemporanea di piante non destinate alla riproduzione ( es. raccolta fondi di solidarietà), a condizione che provengano da ditte regolarmente autorizzate.

Categorie soggette all’autorizzazione regionale:  

  • produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione;
  • produttori e condizionatori di sementi;
  • produttori di patate da consumo;
  • produttori di agrumi con peduncolo e foglie;
  • produttori e commercianti all’ingrosso di legname;
  • commercianti all’ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale;
  • commercianti all’ingrosso di tuberi-seme di patate;
  • centri di raccolta collettivi e centri di spedizione che commercializzano all’ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi con peduncolo e foglie; 
  • importatori da Paesi terzi di vegetali , prodotti vegetali o altre voci, comprese le sementi;

INDICAZIONE IMPORTANTE  

Le domande di autorizzazione vanno presentate preferibilmente al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

L.R. 3/2004 – Adempimenti per i produttori di piante e materiale di propagazione per l´autoconsumo (Determinazione del 8 marzo 2005 N. 2765)

Criteri e modalità per il rilascio dell´autorizzazione regionale (Determinazione del 22 febbraio 2005 N. 2019)

Criteri e modalità per il rilascio dell´autorizzazione regionale all´esercizio dell´attività sementiera. (Determinazione del 12 maggio 2004, n. 6381)