In questa sezione si possono trovare le principali normative riguardanti i prodotti fitosanitari.
Il mondo dei prodotti fitosanitari, o fitofarmaci, è in continua evoluzione. Negli ultimi anni sono state emanate diverse normative, sia a livello comunitario che nazionale, che hanno determinato importanti modificazioni nelle modalità di produzione ed emissione in commercio, di classificazione ed etichettatura, di misure di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente, di formazione per tutti gli operatori che vendono, acquistano ed utilizzano questi prodotti, al fine di ridurne l’impatto e la dipendenza in agricoltura.
In particolar modo la Direttiva 91/414/CEE ha imposto una revisione di tutte le sostanze attive presenti sul mercato in Unione Europea. Questo processo, terminato nel 2009, ha comportato l’esclusione di numerose molecole e quindi di prodotti fitosanitari registrati nelle singole nazioni, con la creazione di alcune criticità di difesa per diverse colture.
Contemporaneamente si è proceduto, sempre a livello europeo, all’armonizzazione dei limiti massimi di residuo nei prodotti vegetali destinati all’alimentazione umana, al fine di tutelare maggiormente la salute dell’uomo, ma anche favorire i liberi scambi di prodotti alimentari tra gli stati membri.
Sulla base del D. Lgs. 65/2003 (attuazione di alcune direttive europee), che considera i fitofarmaci come preparati pericolosi e ne disciplina la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura, è stato affrontato anche un processo di riclassificazione e rietichettatura dei prodotti fitosanitari in commercio. La classificazione tossicologica ha riguardato non solo gli effetti acuti e cronici della sostanza attiva sulla salute umana, ma anche le caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche (effetti sull’ambiente) di tutte le sostanze pericolose presenti nel formulato commerciale. Sono state introdotte in etichetta le frasi di rischio (indicate con la sigla R seguita da un numero e la frase corrispondente), i consigli di prudenza (indicate con la sigla S seguita da un numero e la frase corrispondente) e sono state previste le schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario che il rivenditore consegna all’agricoltore per la valutazione del rischio aziendale.
Dal 2015 si è avuto un ulteriore cambiamento nelle etichette dei prodotti fitosanitari, in particolare per quanto riguarda le indicazioni ed i simboli di pericolo: il programma mondiale di armonizzazione (Reg. CE 1272/08) “stabilisce una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimico, che contenga gli elementi fondamentali di sicurezza per il trasporto di merci pericolose e di prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente (Earth Summit Meeting Rio, 1992)”.
La ultime novità normative riguardano le modalità di autorizzazione e l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari definite dal Regolamento CE 1107/09, importante per le ditte produttrici, e l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari introdotta con la Direttiva CE 128/09, che invece ha una ricaduta diretta su coloro che usano i fitofarmaci.
La Direttiva sopra citata è stata recepita con Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 (“Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”). Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. è stato emanato, con Decreto 22 gennaio 2014, il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito PAN) che è entrato in vigore il 13 febbraio 2014. Il PAN prevede specifici adempimenti da parte di vari soggetti pubblici e privati allo scopo di ridurre l’uso, la dipendenza e gli effetti negativi sulla salute e sull’ambiente dei prodotti fitosanitari.
Con il Decreto n.33/2018 del 22 gennaio 2018 “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali“, i ministeri della “Salute”, “Ambiente e della tutela del territorio e del mare” e “Politiche agricole alimentari e forestali”, di concerto, hanno normato i requisiti necessari ad un prodotto fitosanitario per poter essere liberamente vendibilie ed utilizzabile da parte degli “utilizzatori non professionali”, cioè privi di patentino, in ambiente domestico i cui prodotti vengono eventualmente consumati a livello famigliare e non vengono commercializzati. Il 30 dicembre sono stati pubblicati i primi due decreti relativi alla autorizzazione e revoca dei prodotti destinati agli utilizzatori non professionali.
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