Accesso civico semplice

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ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 introduce alcune novità al decreto legislativo n. 33/2013 e favorisce la libertà di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA

L’accesso civico semplice è il diritto di “chiunque” di richiedere alle pubbliche amministrazioni dati, informazioni e documenti eventualmente non pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Consorzio. L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.

I TEMPI DI DECISIONE

L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

Qualora l’amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta di accesso civico semplice il richiedente può ricorrere all’organo di governo individuato nell’ambito delle figure apicali.

Si evidenzia che l’accesso civico semplice non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest’ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di accesso civico SEMPLICE può essere presentata, previa compilazione del seguente modulo

MODALITA’ D’INVIO

– posta elettronica: fitosanpiacenza@regione.emilia-romagna.it

– PEC: fitosanpiacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

– posta ordinaria: Consorzio Fitosanitario di Piacenza via Colombo, 35 – 29122 – Piacenza;

– FAX: n. 0523/570530;

– consegna diretta presso i nostri uffici: Palazzo dell’Agricoltura – Ingresso principale – (1°corridoio a sinistra) via C. Colombo, 35 Piacenza – Orari di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il Martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Nel caso di diniego totale o parziale o mancata risposta da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 5
Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

 
 

Ultima modifica:

Pagina creata il:

14/01/2016 13:24